Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Teramo indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni tre di reclusione ed € 10.000,00 di multa per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi sostanza stupefacente tipo hashish. In Teramo il 22 ottobre 2022.
Considerato che il ricorrente deduce col primo e col terzo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione non essendo stato spiegato in sentenza attraverso quali passaggi si sia giunti alla determinazione della pena, pur conforme alla richiesta formulata dalle parti. Col secondo motivo, lamenta violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. dolendosi che il giudice non abbia dato avviso alle parti della possibilità di convertire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689/81.
Rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del misura di sicurezza».
Rilevato, quanto al primo e al terzo motivo, che rientra nel concetto di «pena illegale» soltanto la pena che «ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passagg intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), sicché la mancata indicazione del calcolo della pena non ne determina l’illegalità.
Rilevato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale condivisibile e ormai consolidato «la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l’obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzion sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario» (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925; Sez. 4, n. 32360 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284926; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690).
Ritenuto pertanto che le censure proposte esulino dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consiglierejestensore
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