Il Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale di economia processuale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono strettamente circoscritte dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il caso: la contestazione sulle attenuanti generiche
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il motivo principale del ricorso era la lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’imputato sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto riconoscere tali circostanze. Tuttavia, la Corte Suprema ha ritenuto il motivo del tutto infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano).
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la Corte
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un perimetro ben definito per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’ambito ristretto dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La norma citata consente il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo per specifici vizi. Non è possibile contestare la sentenza per qualsiasi ragione, ma solo per motivi che attengono, ad esempio, all’espressione della volontà dell’imputato, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
La distinzione tra illegalità e commisurazione della pena
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra “illegalità” della pena e “commisurazione” della stessa. Una pena è illegale quando non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato o quando eccede, per specie o quantità, i limiti massimi stabiliti dalla legge. La commisurazione della pena, invece, riguarda le valutazioni discrezionali del giudice, come il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti o l’applicazione dei parametri dell’art. 133 c.p.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due argomenti principali. In primo luogo, ha chiarito che la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non riguarda un’ipotesi di pena illegale, ma attiene a profili commisurativi. Tali profili sono esclusi dai motivi di ricorso ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza (Sez. 5, n. 19757/2019), ha già stabilito che censure di questo tipo non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte ha osservato che le circostanze attenuanti generiche non erano state nemmeno contemplate nell’accordo intervenuto tra le parti. Di conseguenza, il motivo di ricorso si palesava come del tutto estraneo non solo ai vizi deducibili in Cassazione, ma anche al contenuto stesso del patto processuale siglato dall’imputato e dal pubblico ministero.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un importante monito per la prassi forense. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere pienamente consapevole che sta accettando una definizione del processo che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. È fondamentale che l’accordo tra difesa e accusa sia completo e dettagliato, includendo ogni aspetto relativo alla pena, comprese le circostanze attenuanti e il loro eventuale bilanciamento. Qualsiasi elemento non incluso nell’accordo non potrà, di regola, essere successivamente lamentato in sede di ricorso, a meno che non si configuri un’ipotesi di palese illegalità della pena irrogata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta la mancata concessione di attenuanti generiche, poiché questo motivo riguarda la commisurazione della pena e non la sua illegalità, unico ambito consentito per l’impugnazione.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come l’illegalità della pena (se è di una specie non prevista dalla legge o supera i limiti massimi), l’errata qualificazione giuridica del fatto, o vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato. Non è possibile contestare aspetti legati alla valutazione discrezionale del giudice sulla misura della pena.
Cosa succede se le attenuanti non erano previste nell’accordo di patteggiamento tra le parti?
Se le attenuanti non erano contemplate nell’accordo tra imputato e pubblico ministero, il motivo di ricorso basato sulla loro mancata concessione risulta del tutto estraneo ai vizi che possono essere fatti valere in Cassazione, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7586 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 29/06/2000
avverso la sentenza del 24/08/2024 del TRIBUNALE di AVELLINO
ffito vv a e ·
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Palumbo Mario; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., l mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. COGNOME, Rv. 276509 01). Nella specie il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; queste, però, non erano contemplate nell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alla pena da irrogare, risultando dunque il motivo di ricorso del tutto estraneo ai vizi che possono rientrare nel perimetro di cui all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025