Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e l’Errore Manifesto
L’ordinanza n. 17590/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento. La decisione chiarisce in modo netto le condizioni che rendono ammissibile un’impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, specialmente quando la contestazione riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio i confini di questo strumento processuale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bari, con la quale un imputato otteneva l’applicazione di una pena concordata (patteggiamento) per un reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sollevando due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, si lamentava la mancata motivazione in merito all’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In secondo luogo, si contestava una presunta carenza di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, senza però indicare quale diversa qualificazione sarebbe stata più corretta.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi inammissibili e fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Il Primo Motivo: la Violazione dell’Art. 129 c.p.p.
La Corte ha liquidato rapidamente il primo motivo, affermando che una censura relativa alla presunta violazione dell’art. 129 c.p.p. esula completamente dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali limiti sono infatti tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e la questione sollevata dalla difesa non rientra tra queste.
Il Secondo Motivo: l’Errata Qualificazione Giuridica e l’Errore Manifesto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il ricorso patteggiamento per errata qualificazione giuridica è ammissibile solo in casi eccezionali. Nello specifico, è necessario che l’errore del giudice sia ‘manifesto’.
Un errore è considerato ‘manifesto’ quando la qualificazione giuridica adottata è, con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non si tratta, quindi, di una semplice diversa interpretazione della norma, ma di un’applicazione della legge che appare a prima vista platealmente sbagliata.
Nel caso di specie, la difesa non solo non ha dimostrato un errore di tale gravità, ma non ha neppure proposto una qualificazione giuridica alternativa. Questa omissione ha reso il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di economia processuale e di rispetto della volontà delle parti che hanno scelto il rito alternativo. Il patteggiamento è un accordo: le parti rinunciano al dibattimento in cambio di uno sconto di pena. Consentire un’impugnazione ampia e non rigorosamente circoscritta snaturerebbe l’istituto. Per questo motivo, il legislatore e la giurisprudenza hanno stabilito paletti molto stretti. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’ per evitare che il ricorso diventi un pretesto per rimettere in discussione l’intero accordo. L’inammissibilità del ricorso, derivante dalla sua manifesta infondatezza, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. Per la difesa, ciò significa che la decisione di impugnare deve essere ponderata con estrema attenzione. Non è sufficiente un mero dissenso sulla qualificazione giuridica adottata dal giudice; è indispensabile poter dimostrare un errore macroscopico, evidente e non soggetto a interpretazioni. In assenza di un errore così palese, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative sanzioni economiche per l’imputato.
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
Secondo la Corte di Cassazione, è possibile solo in casi limitati di ‘errore manifesto’, ovvero quando la qualificazione giuridica data dal giudice è, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati.
Cosa intende la giurisprudenza per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore così evidente da non richiedere un’analisi approfondita o interpretazioni alternative. La qualificazione giuridica deve essere platealmente sbagliata e non condivisibile a una prima e immediata lettura degli atti, in rapporto al capo di imputazione.
Quali sono le conseguenze processuali se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alle ragioni dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
. dato avviso alle parti;’ ‘
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata – in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Bari il 6 ottobre 2020).
Considerato che col primo motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all’insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che, col secondo motivo, si contesta la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza tuttavia spiegare quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile. Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all’applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. COGNOME, Rv. 272619).
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigyre -r estensore GLYPH