Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
Nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la SENTENZA del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE SCIACCA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena finale concordata di anni tre e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto di aggravata dall’evento morte.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia procuratore speciale avvocato NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza
cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto per avere agito per legittima difesa.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’e qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In ogni caso, la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente scrutinato il tema posto dalla difesa ricorrent escludendo che ricorressero i presupposti per la legittima difesa con specifica e congrua motivazione con la quale ha posto in luce come la reazione dell’imputato all’aggressione patita dalla vittima abbia ecceduto i limiti di un’azione difensiva per assumere autonoma valenza offensiva.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
A tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
, GLYPH Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024
Il Consigliere estensore