Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vizzolo Predabissi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 4 giugno 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a COGNOME NOME la pena di quattro anni di reclusione, ritenuta la continuazione dei reati a giudizio in questa sede -di bancarotta fraudolenta distrattiva e ricorso abusivo al credito -con quelli di cui alla sentenza numero 2776/24 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 3 luglio 2024.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento con un unico motivo di impugnazione, lamentando il mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen.
Il ricorso è va dichiarato inammissibile de plano , a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen.
Lo stesso, invero, ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01).
Nella specie, parte ricorrente, al di là di un laconico richiamo alla violazione dei limiti di cui all ‘art. 81, comma 2, cod. pen., non deduce alcuna illegalità che, peraltro, di fatto non sussiste (non essendosi certamente superato il triplo della pena prevista per il reato più grave).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186/2000, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME