Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41447 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NOMEX il XXXXXXXXX
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 23/9/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 23 settembre 2025 applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in tentata truffa aggravata (artt. 110, 56, 640, comma 2 n. 2 e comma 3, in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen.) commesso in data 13 giugno 2025.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge per avere omesso il Tribunale di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito.
Infatti, il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu, Rv. 272014), fermo restando che, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente nel caso in esame il Giudice ha congruamente motivato proprio sull’inesistenza di causa per emettere l’invocata sentenza di proscioglimento.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00
Ord. n. sez. 2041/2025
(tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
Ricorrono le condizioni per disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.