Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41358 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza n. 569/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Genova ha applicato in data 8 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1 n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo d legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificaz giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione d legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale no partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso I’l dicembre 2025
Il Con • liere estensore
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Il Presidente