Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41344 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23477/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza n. 26 con cui il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato in data 23 aprile 2025 l art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 73, comma 5 d.P 1990 n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il v motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena con peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassa indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il con legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espress volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qu giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla viola legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti pun decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione cam partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa conside che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa ammende
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Illpresidente