Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, soprattutto dopo le riforme che ne hanno limitato l’accesso. Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i paletti imposti dal legislatore, chiarendo quali motivi possano giustificare un appello e quali, invece, conducano a una inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per i ricorrenti. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la logica deflattiva del rito e la necessità di un’attenta valutazione prima di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su Motivi Non Consentiti
Due soggetti, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La condanna riguardava reati gravi, tra cui l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), la ricettazione in concorso (artt. 110 e 648 c.p.) e il furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.). Il nucleo della loro doglianza si concentrava su un unico punto: un presunto vizio di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla sussistenza del reato associativo. I ricorrenti, tramite i loro difensori, sostenevano che la sentenza non avesse adeguatamente giustificato la configurabilità di tale grave delitto.
Il Ricorso Patteggiamento e i Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
La questione centrale affrontata dalla Corte non riguarda il merito della motivazione, ma la stessa ammissibilità del ricorso. Il punto focale è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha introdotto un filtro molto stringente per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In base a tale disposizione, il ricorso per Cassazione è consentito solo per un elenco tassativo di motivi:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, incluso il vizio di motivazione lamentato nel caso di specie, è escluso da questo perimetro e non può fondare un valido ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con un’argomentazione netta e lineare, dichiara il ricorso inammissibile. I giudici sottolineano che i motivi presentati dagli appellanti — relativi alla sussistenza del reato associativo — non rientrano in nessuna delle categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La legge, infatti, non permette di contestare in sede di legittimità l’apparato motivazionale della sentenza di patteggiamento, che per sua natura è semplificato. La ratio della norma è quella di garantire stabilità alle sentenze emesse con questo rito, evitando che vengano messe in discussione per aspetti che avrebbero dovuto essere valutati dall’imputato e dal suo difensore prima di accordarsi con il Pubblico Ministero.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la Corte li condanna anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione viene irrogata quando non emergono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa. Nel caso specifico, data la chiarezza della norma, la presentazione di un ricorso basato su motivi non consentiti è stata ritenuta una condotta colposa. La somma è stata quantificata in 4.000,00 euro per ciascun ricorrente, una cifra che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi del ricorso a casi specifici, come vizi nella volontà dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento è un motivo valido per il ricorso?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, un vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per poter presentare ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è prova di assenza di colpa, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 4.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 696 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 696 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME e NOME ricorrono, a mezzo dei loro difensori, e con separati atti avverso la sentenza con la quale in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Milano ha applicato nei loro confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 416, commi 1 e 2, cod.pen; 110 e 648 cod.pen.; 624, 625 comma 1, nn. 2 e 5, cod.pen. commessi in Milano dal dicembre 2022 al 25 marzo 2023.
Entrambi i ricorsi constano di un solo motivo con cui gli esponenti lamentano il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato associativo.
Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025 Il Consigli r COGNOME tensore COGNOME Il Pr