Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli arti:.110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. e 648 cod. pen.
Considerato che il motivo proposto – che contesta violazione di legge in ordine al difetto di accordo sulle spese del procedimento e di mantenimento in custodia, nonché sulla duplicazione della condanna alle spese disposta d’ufficio dal Tribunale – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inl:rodotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod.
proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018′ Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa COGNOME nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/05/2024