Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Chiarisce i Limiti
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben definiti. Con l’ordinanza Num. 29519 del 2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente delineato i limiti invalicabili per chi intende contestare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questa decisione sottolinea come non tutte le doglianze possano trovare accoglimento, ma solo quelle specificamente previste dalla legge, escludendo censure generiche sulla motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Genova per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza lamentando una presunta violazione di legge, in particolare per l’omessa motivazione riguardo la possibile applicazione dell’art. 129 c.p.p. (proscioglimento per evidenza della prova) e per l’errata applicazione di alcune circostanze aggravanti.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Critiche alla Motivazione
Il ricorrente fondava la sua impugnazione su due pilastri principali: la mancata motivazione sulla non sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato e un vizio nell’applicazione di specifiche aggravanti. Sostanzialmente, si contestava al giudice di primo grado di non aver adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva accolto l’accordo di patteggiamento senza prima valutare una possibile assoluzione e di aver applicato erroneamente le aggravanti contestate.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che le censure sollevate dal ricorrente, pur essendo formalmente presentate come violazioni di legge, non rientravano nel perimetro dei motivi ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, così come rigorosamente delimitato dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha basato la sua decisione sulla portata tassativa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico dei ricorsi, restringe drasticamente la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Il controllo di legalità della Cassazione in questi casi è ammesso solo ed esclusivamente per questioni che riguardano:
1. La corretta espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto, purché risulti evidente dalla descrizione del fatto stesso.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I giudici hanno evidenziato che le lamentele del ricorrente, attinenti a una pretesa carenza di motivazione, sono estranee a questo elenco tassativo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile senza necessità di una trattazione nel merito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame costituisce un’importante conferma dei rigidi paletti imposti al ricorso patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, emerge con chiarezza che la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. È possibile contestare la sentenza solo per vizi specifici e macroscopici, come un errore evidente nella qualificazione del reato o una pena illegale, ma non per aspetti discrezionali o motivazionali del giudice. Questa pronuncia rafforza l’idea che l’accordo sulla pena è un atto processuale che, una volta perfezionato, cristallizza la situazione giuridica, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che includono problemi legati al consenso dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
La mancanza di motivazione su alcuni punti della sentenza di patteggiamento è un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, una censura generica per omessa o carente motivazione non rientra tra i motivi specifici previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29519 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 289/202 con cui il Gip presso il Tribunale di Genova ha applicato in data 07/03/2024 la pena ex art. 4 cod. proc. pen. per i reati di cui agli art.337, 582, 585 c.p., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. e di applicazione dell’aggravante contestata ex art. 576 e 61 n. 2 c.p.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gener di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto – che deve risultare evidente dalla stessa descriz del fatto – e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 12 luglio 2024
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