Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nel diritto processuale penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando (L. 103/2017). Questa ha ristretto notevolmente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quali sono i confini di questo strumento e le conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo di patteggiamento raggiunto presso il Tribunale di Milano per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del contendere non riguardava la correttezza dell’accordo o la volontà espressa, bensì una presunta violazione di legge da parte del giudice di primo grado per non aver concesso le attenuanti generiche.
Limiti del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisse una violazione della legge penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla citata riforma. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: Quando la sentenza si pronuncia su un fatto diverso o più grave rispetto a quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato inquadrato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è una questione di merito, legata alla valutazione discrezionale del giudice sulla personalità dell’imputato e sulle modalità del fatto, e non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha spiegato che la logica dietro la riforma del 2017 era quella di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di uno sconto di pena. Pertanto, non può in un secondo momento, tramite il ricorso, rimettere in discussione elementi valutativi come le attenuanti, che sono parte integrante dell’accordo complessivo sulla pena. Il motivo sollevato dal ricorrente è stato quindi ritenuto palesemente estraneo ai vizi denunciabili con il ricorso patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi accede al rito del patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. È fondamentale che la difesa valuti attentamente, prima di siglare l’accordo, tutti gli aspetti del caso, incluse le attenuanti, poiché la successiva contestazione su questi punti sarà preclusa. La presentazione di un ricorso per motivi non consentiti, come in questo caso, non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) non include questa possibilità tra i motivi validi per il ricorso patteggiamento, poiché si tratta di una valutazione di merito esclusa dall’ambito di impugnazione.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono esclusivamente quelli legati a vizi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso patteggiamento per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
t dato – avviso – alte – pia – TI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Milano, i 14/07/2023).
Ritenuto che il motivo sollevato (inosservanza della legge penale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore