Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i limiti invalicabili per chi intende contestare una sentenza emessa a seguito di accordo sulla pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso poiché fondato su motivi non previsti dalla legge, ribadendo la natura speciale e circoscritta di questo tipo di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Venezia, che aveva applicato a un imputato la pena concordata di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990).
Contro tale pronuncia, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza e la violazione di legge in relazione agli articoli 129 e 444 del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza neppure procedere con le formalità di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi di manifesta infondatezza.
La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Le censure sollevate dal ricorrente, relative alla motivazione e a una generica violazione di legge, non rientravano in questo elenco. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato inammissibile.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La motivazione della Corte è puramente giuridica e si concentra sulla portata dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
I giudici hanno sottolineato come le doglianze del ricorrente, focalizzate sulla qualità della motivazione, esulino completamente da questo perimetro. La legge, infatti, non consente una revisione generale della sentenza di patteggiamento, ma solo un controllo su vizi specifici e procedurali. L’accordo tra accusa e difesa, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità che può essere messa in discussione solo per le ragioni eccezionali previste dal legislatore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che rinuncia a un esame di merito completo e che le possibilità di contestare la sentenza in Cassazione sono estremamente ridotte.
L’ordinanza serve da monito: un ricorso patteggiamento deve essere fondato su uno dei motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza per altre ragioni, come la presunta insufficienza della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione?
No, secondo la Cassazione, la mancanza o l’illogicità della motivazione non rientra tra i motivi specifici per cui si può presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono limitati a questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento basato su motivi non consentiti?
Se il ricorso si basa su motivi non consentiti dalla legge, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/08/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 agosto 2023 il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione agli artt 129 e 444 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024