Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunta una sentenza di questo tipo, quali sono le possibilità di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 33171/2024) fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Genova. La difesa lamentava vizi di motivazione in relazione a diversi aspetti: l’applicazione degli articoli 132 e 133 del codice penale (relativi alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena), la valutazione della responsabilità penale e la qualificazione giuridica attribuita al reato.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Una Critica Generica
L’atto di impugnazione si concentrava su presunte carenze argomentative della sentenza di primo grado. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, queste censure si rivelavano generiche e non rientravano nel perimetro dei motivi ammessi dalla legge per contestare una sentenza di patteggiamento. La critica alla qualificazione giuridica del fatto, in particolare, è stata giudicata una ‘formula vuota di contenuti’, un tentativo di mascherare una contestazione sul merito della responsabilità, che non è consentita in questa sede.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Violazione dei Limiti di Legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017).
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma, il ricorso patteggiamento in Cassazione è consentito solo per un numero chiuso di motivi. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, come la contestazione sulla valutazione delle prove, sulla ritenuta responsabilità o sulla motivazione relativa alla quantificazione della pena, esula da questo elenco e rende il ricorso inammissibile. La Corte ha precisato che, per poter validamente contestare la qualificazione giuridica, non basta una semplice affermazione, ma è necessario che l’errore sia palese, manifesto o eccentrico rispetto ai fatti contestati. Nel caso in esame, la difesa si era limitata a denunciare il vizio senza giustificarlo, trasformando di fatto il ricorso in un inammissibile tentativo di rivalutazione del merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. La scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per riaprire una discussione sulla responsabilità o sulla congruità della pena concordata. La Cassazione ha confermato una linea interpretativa restrittiva, volta a garantire l’efficienza del rito speciale e a prevenire ricorsi dilatori o infondati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, come problemi legati alla volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, discordanza tra richiesta e sentenza, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa significa che la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica?
Significa che non basta affermare genericamente che la qualificazione giuridica è sbagliata. L’errore deve essere evidente e manifesto (palesemente eccentrico o frutto di un errore manifesto), e il ricorso deve spiegare concretamente perché, senza limitarsi a una critica generica che nasconde una contestazione sulla responsabilità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteisentite4e-conclusioni del PG avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Genova con cui gli è stata applicata la pena riten di giustizia in ordine al reato ascritto
La difesa deduce vizi di motivazione quanto ad applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., responsabilità e qualificazione giuridica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esiliano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di r dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressiOne della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giu del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nell in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire ch l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione s quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce dell modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come ne caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv, 272026). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024