Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Cuba il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO (sostituto processuale del difensore di fiducia AVV_NOTAIO non cassazionista);
avverso la sentenza in data 13 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazicAlè ai reati di concorso in rapin pluriaggravata (artt. 110, 61 n. 5, 628, commi 42 g 3, n. 1, e comma 4, cod. pen.) e di concorso in resistenza aggravata (artt. 110, 61 n.2, 337 cod. pen.) commessi in Roma il 25 ottobre 2023.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli artt. 628 e 337 cod. pen.
Rileva parte ricorrente che avrebbe erroneamente operato il Giudice ponendo il reato di resistenza a pubblico ufficiale in continuazione con quello di rapina impropria in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità «Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell’impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente» (Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 269502), condizioni che non ricorrerebbero nel caso in esame in quanto gli operanti vestivano abiti civili e l’imputato non parla l’italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.
Infatti il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza.
La qualificazione giuridica ritenuta in sentenza può poi essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024.