Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, i limiti all’impugnazione della sentenza che ne deriva sono molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando mira a ottenere benefici non previsti nell’accordo originario. Approfondiamo i dettagli di questa importante decisione.
Il Caso in Analisi: un Appello Fuori dai Binari
I fatti alla base della pronuncia riguardano un imputato condannato con sentenza di patteggiamento per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Successivamente alla sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La doglianza principale si concentrava sulla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative previste dalla legge n. 689 del 1981.
Il punto cruciale, tuttavia, era che tale sostituzione non era mai stata oggetto dell’accordo di patteggiamento stipulato tra l’imputato e il Pubblico Ministero, e successivamente ratificato dal giudice.
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, sulla base di argomentazioni nette e proceduralmente rigorose. La decisione si fonda su due pilastri principali: la natura dell’accordo di patteggiamento e i limiti tassativi imposti dalla legge per la sua impugnazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorso patteggiamento era palesemente infondato per diverse ragioni. In primo luogo, l’accordo tra le parti non includeva la sostituzione della pena, pertanto il giudice di merito non aveva alcun obbligo di disporla d’ufficio. Tentare di introdurre tale richiesta in sede di legittimità equivale a una rinegoziazione postuma dell’accordo, non consentita dall’ordinamento.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e, soprattutto, proposto al di fuori dei casi specifici previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata, e la mancata applicazione di una pena sostitutiva non richiesta non rientra tra questi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo la cui stabilità deve essere preservata. Il ricorso patteggiamento non può trasformarsi in uno strumento per modificare a posteriori i termini di un’intesa già raggiunta e validata da un giudice. La decisione sottolinea che l’imputato, accettando il patteggiamento, accetta anche i suoi contenuti specifici. Qualsiasi richiesta ulteriore, come l’applicazione di pene alternative, deve essere negoziata e inclusa nell’accordo iniziale. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere una pena alternativa non concordata?
No, la sentenza stabilisce che non è possibile. La richiesta di sostituzione della pena deve essere parte dell’accordo originale tra imputato e pubblico ministero, ratificato dal giudice. Il ricorso non può essere usato per rinegoziare l’accordo a posteriori.
Per quali motivi un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile ‘de plano’ (senza udienza) quando è generico o, come in questo caso, proposto per motivi non previsti dall’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro stabilita dal giudice a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, (1. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla manc sostituzione con una delle pene alternative di cui all’art. 53 ss. I. 689 del 1981;
che la sostituzione non era oggetto dell’accordo intervenuto fra le parti;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024