Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, delineando con precisione i confini del ricorso patteggiamento e confermando la sua natura di impugnazione a critica vincolata. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile appellarsi a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Monza. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la possibile sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, la difesa contestava non la legalità della pena concordata, ma la mancata analisi da parte del giudice di una potenziale causa di non punibilità che, a suo dire, avrebbe dovuto prevalere sull’accordo tra accusa e difesa.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento e l’Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito della specifica disciplina che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La norma chiave è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa disposizione, derogando alle regole generali sui ricorsi (art. 606 c.p.p.), delimita in modo tassativo i motivi per cui si può presentare un ricorso patteggiamento. I casi consentiti sono esclusivamente i seguenti:
1. Espressione della volontà dell’imputato: Vizi relativi al consenso prestato.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Quando il giudice emette una decisione non conforme all’accordo.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Quando la sanzione applicata è contraria alla legge.
È evidente come il legislatore abbia voluto limitare il controllo di legittimità a questioni di pura legalità, escludendo censure che attengono al merito o alla completezza della motivazione del giudice che ha ratificato l’accordo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dal ricorrente, relative al presunto vizio di motivazione per omessa valutazione delle cause di proscioglimento, non rientrano in nessuno dei casi previsti dal citato art. 448, comma 2-bis.
Il controllo di legalità ammesso dalla norma riguarda la violazione di specifiche disposizioni di legge, non la ‘carente motivazione’ su determinati punti. La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la colpevolezza, in favore di un beneficio sanzionatorio. Pertanto, non è possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione aspetti che sono stati superati dall’accordo stesso, a meno che non si configuri una delle precise violazioni di legge elencate dalla norma.
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che, data la manifesta infondatezza, l’inammissibilità dovesse essere dichiarata senza formalità di rito, con una procedura camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione è giustificata dal fatto che il ricorso è stato promosso per ‘ragioni non più consentite dalla legge’. Si tratta di un monito importante: presentare un ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti espone non solo a una declaratoria di inammissibilità, ma anche a significative conseguenze economiche. Questa ordinanza ribadisce la volontà del sistema di scoraggiare impugnazioni dilatorie o fondate su motivi pretestuosi, preservando l’efficienza e la stabilità delle sentenze di patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, secondo l’ordinanza in esame, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso, e tra questi non figura il generico vizio di motivazione, come l’omessa valutazione di cause di proscioglimento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente quelli che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma in denaro (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, poiché l’impugnazione è stata basata su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato avo sca – 11:-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza del 5 aprile 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudi delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. co censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende osì deciso il 28 ottobre 2024