Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne ribadisce i confini
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a delineare con fermezza i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali censure siano ammissibili e quali, invece, destinate a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità. La pronuncia in esame offre lo spunto per analizzare la natura dell’accordo tra accusa e difesa e le sue conseguenze sull’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, pur avendo concordato la pena, lamentava in sede di legittimità la mancata assoluzione, eccependo motivi che, di fatto, miravano a una riconsiderazione del merito della sua responsabilità penale. La questione è quindi giunta all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare l’ammissibilità di un simile gravame.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando una procedura semplificata de plano. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo raggiunto con il patteggiamento preclude la possibilità di contestare nel merito la fondatezza dell’accusa. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la natura del patteggiamento e i limiti del ricorso
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo inequivocabile la logica sottesa all’istituto del patteggiamento e, di conseguenza, i limiti del relativo mezzo di impugnazione. L’accordo tra le parti, recepito dal giudice nella sentenza, produce un effetto fondamentale: esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. La sentenza che ne deriva è considerata sufficientemente motivata semplicemente con una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la valutazione di congruità della pena concordata.
Il controllo del giudice, pertanto, non entra nel merito della colpevolezza, ma si limita a verificare che non sussistano evidenti cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente accertato, sulla base degli atti investigativi (verbali di arresto, perquisizione e consulenza tossicologica), l’assenza di tali cause di non punibilità. Di conseguenza, il ricorso patteggiamento che mira a ottenere una sentenza di assoluzione, contestando le risultanze investigative, propone censure non consentite dalla legge. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di un beneficio sanzionatorio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione pratica per imputati e difensori. La scelta del patteggiamento è un atto processuale dalle conseguenze definitive. Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a far valere le proprie difese nel merito in un dibattimento e, soprattutto, limita drasticamente le proprie possibilità di impugnazione. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è esperibile solo per vizi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata, ma non per rimettere in discussione la propria responsabilità. Pertanto, prima di accedere a tale rito speciale, è indispensabile una valutazione attenta e consapevole di tutti gli elementi a disposizione, poiché le porte per un successivo ripensamento sono, per legge, quasi del tutto sbarrate.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per chiedere l’assoluzione?
No, la sentenza stabilisce che il ricorso è inammissibile se mira a contestare il merito della colpevolezza e a ottenere l’assoluzione, poiché l’accordo sul patteggiamento implica una rinuncia a tale contestazione.
Quale tipo di controllo effettua il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice non valuta la colpevolezza nel merito, ma verifica la correttezza della qualificazione giuridica del reato, la congruità della pena concordata e l’assenza di evidenti cause di proscioglimento (ex art. 129 cod. proc. pen.) sulla base degli atti disponibili.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’ordinanza in esame chiarisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, giudicata congrua dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
dat-~+Ro -etieltrertit –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha, comunque, evidenziato che dalle risultanze investigative compendiate nell’informativa di reato e relativi allegati (verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, consulenza tecnica tossicologica) versati in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
onsigliere re GLYPH