Ricorso Patteggiamento: quando è inammissibile secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo la decisione per comprendere quali motivi di ricorso sono consentiti e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
Un giovane imputato, a seguito di un accordo con la Procura, otteneva dal Tribunale una sentenza di patteggiamento con una condanna a un anno di reclusione e 1.200 euro di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, sosteneva che la sentenza non avesse adeguatamente argomentato l’esclusione di eventuali cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi addotti dal ricorrente fossero non solo generici e infondati, ma soprattutto estranei al perimetro dei vizi che possono essere fatti valere contro una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma II bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta “riforma Orlando”. Questa norma ha introdotto una limitazione tassativa ai motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono circoscritti a:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie legale sbagliata.
2. Illegalità della pena applicata: se la sanzione non rispetta i limiti edittali previsti dalla legge.
3. Vizi del consenso: qualora la volontà di patteggiare sia stata espressa in modo non libero e consapevole.
La doglianza del ricorrente, relativa al difetto di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha chiarito che la richiesta di patteggiamento implica una rinuncia volontaria a contestare le prove e l’accertamento dei fatti. Il ruolo del giudice, in questa sede, è limitato a una verifica preliminare, ossia controllare che non emergano palesemente le condizioni per un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.). La motivazione su questo punto, come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, può essere anche sintetica, proprio in virtù della natura dell’accordo tra le parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione del processo più rapida in cambio di una riduzione della pena, ma rinuncia implicitamente a sollevare determinate questioni nel merito. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale, ma solo un rimedio eccezionale per correggere errori specifici e legalmente predeterminati. La decisione serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo sarà respinto, ma comporterà anche l’addebito di ulteriori sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. In seguito alla riforma Orlando, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è limitato a motivi specifici: errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena applicata o vizi del consenso, come stabilito dall’art. 448, comma II bis, c.p.p.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha lamentato un difetto di motivazione sull’esclusione delle cause di non punibilità, un motivo che non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità, quando non è dovuta a cause non imputabili al ricorrente, comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
‘dato avviso alle parti;
–
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro milleduecento di multa per fatti concernenti la detenzione e la cessione di stupefacenti di varia tipologia (hashish e cocaina).
Il ricorrente deduce difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna non sorretto da adeguato apparato argomentativo in relazione alla esclusione di cause di non punibilità.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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