Ricorso Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, l’accordo tra accusa e difesa non apre le porte a impugnazioni illimitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. La pronuncia sottolinea come le doglianze relative alla quantificazione della pena concordata non rientrino tra i motivi validi per adire la Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Torino. L’imputato aveva patteggiato una pena di otto mesi di reclusione e mille euro di multa per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90) e all’accesso abusivo a sistemi informatici da parte di un detenuto (art. 391 ter c.p.). Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte del giudice di merito, che non avrebbe contenuto la pena in misura inferiore a quella concordata, pur in presenza di circostanze attenuanti generiche.
Limiti al Ricorso Patteggiamento e la Riforma Orlando
Il punto centrale della questione riguarda i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La Riforma Orlando (legge n. 103/2017) ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che ha drasticamente limitato le possibilità di ricorso patteggiamento in Cassazione.
Secondo questa norma, il ricorso è ammesso esclusivamente per contestare:
1. L’errata qualificazione giuridica del fatto;
2. L’illegalità della pena applicata;
3. La sussistenza di vizi del consenso.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica sulla congruità della pena concordata o sulla valutazione delle circostanze, è precluso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le lamentele dell’imputato non solo generiche e infondate, ma soprattutto estranee ai motivi tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancata ulteriore riduzione della pena, non rientra in nessuna delle tre categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Si tratta di una questione di merito sulla quantificazione della pena, che è oggetto dell’accordo tra le parti e della successiva ratifica del giudice. Il giudice del patteggiamento, infatti, ha il compito di verificare che non sussistano cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), ma non di rinegoziare l’entità della sanzione liberamente concordata. La motivazione della sentenza di patteggiamento, seppur sintetica, è considerata adeguata quando si basa sulla volontaria rinuncia dell’imputato a contestare le prove. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta anche la pena che ne deriva, precludendosi la possibilità di contestarne in seguito la congruità. Di conseguenza, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi una mancanza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la natura dell’istituto del patteggiamento come un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, cristallizza la pena. Le modifiche della Riforma Orlando hanno ulteriormente rafforzato questa impostazione, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione per evitare ricorsi dilatori o pretestuosi. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché le vie per contestare la sentenza sono estremamente ristrette e non consentono un ripensamento sull’entità della pena concordata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere una pena più bassa di quella concordata?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che le lamentele sulla congruità della pena concordata non rientrano tra i motivi validi di ricorso, in quanto l’accordo tra le parti cristallizza la sanzione.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento dopo la Riforma Orlando?
Il ricorso è ammesso solo per tre motivi specifici, previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale: l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata, oppure la presenza di vizi nel consenso prestato dall’imputato.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, e non vi è prova di assenza di colpa nel determinarne la causa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
dato avviso alle parti;?
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in reazione ai reati di cui all’art.73, comma V Dpr 309/90 e dell’art.391 ter cod.pen..
Il NOMEnte deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato contenimento della pena applicata, anche in misura inferiore rispetto a quella concordata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che NOMEssero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno NOMEnte. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor ente al p amento delle y v n GLYPH n N-u. spese processuali e della somma di quattromila eu GLYPH cassà-delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore