Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con regole ben definite, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali siano i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La pronuncia chiarisce che non ogni doglianza è ammissibile, ma solo quelle specificamente previste dalla legge, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Caso in Esame: un Ricorso Fuori dai Binari
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di un imputato per il reato di tentato furto in abitazione (artt. 56 e 624-bis c.p.). L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il motivo principale del ricorso era di natura generica: l’imputato lamentava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sostenendo implicitamente che il giudice avrebbe dovuto assolverlo anziché ratificare l’accordo sulla pena. Tale motivo, tuttavia, non rientra nel perimetro delle contestazioni ammesse dalla normativa.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale è il pilastro normativo che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Questa norma stabilisce in modo tassativo, ovvero non ammettendo eccezioni, i soli motivi per cui sia il pubblico ministero sia l’imputato possono proporre ricorso per cassazione. Essi sono:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se vi è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo addotto, come la valutazione delle prove o la mancata assoluzione, è considerato estraneo a questo elenco e, di conseguenza, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzando il caso, ha immediatamente rilevato come il motivo proposto dal ricorrente fosse palesemente al di fuori dei casi consentiti. La contestazione relativa alla mancata assoluzione non rientra in nessuna delle quattro categorie elencate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha quindi sottolineato che non è possibile utilizzare il ricorso contro il patteggiamento per rimettere in discussione il merito della vicenda o per contestare la valutazione del giudice circa l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una interpretazione rigorosa della norma, volta a preservare la natura deflattiva e negoziale del patteggiamento. Se si consentisse di impugnare la sentenza per motivi di merito, verrebbe meno la finalità stessa del rito, che è quella di chiudere rapidamente il processo sulla base di un accordo. La Corte ha ribadito che i vizi deducibili devono essere diversi e più specifici rispetto a quelli di un processo ordinario, limitandosi a quelli tassativamente indicati dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi di manifesta infondatezza.
Le Conclusioni
La decisione in esame conferma un orientamento consolidato: le porte della Cassazione per le sentenze di patteggiamento sono molto strette. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta una rinuncia implicita a far valere determinate contestazioni nel successivo grado di giudizio. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, una misura prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ovvero la contestazione generica della mancata assoluzione, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I soli motivi ammessi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 8 luglio 2025, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 56 e 624-bis cod. pen.;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione quanto al mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi alla determinazione della pena, non essendone stata dedotta l’illegalità;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025