Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual il Tribunale lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per aver, in qualità di t e legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, omesso di presentare le dichiarazion annuali IRPEF e IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 99 cod. 5 del d.lgs. 74/2000.
Il ricorrente deduce, con motivo unico di ricorso, difetto di motivazione e illogicità motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai s dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa l’affermazio della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna d ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione de volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’e qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenz applicazione della pena su richiesta.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il c nsigliere estensore
Il Presidente