Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni in termini di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, confermando che il ricorso patteggiamento è ammissibile solo per motivi specificamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, a seguito di un procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta, decideva di accordarsi con la pubblica accusa per una pena di sei mesi di reclusione, formalizzando così un patteggiamento davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale. Nonostante l’accordo, l’imputato presentava successivamente ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione di legge da parte del giudice, il quale, a suo dire, non avrebbe adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso attraverso una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura la lamentela sollevata dal ricorrente.
La legge limita l’impugnazione a questioni ben precise, come ad esempio l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata, ma non consente una revisione generale della valutazione del giudice circa l’assenza di cause di proscioglimento. La scelta del patteggiamento implica, infatti, una sorta di rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno chiarito che consentire un ricorso patteggiamento per motivi non espressamente contemplati dalla legge snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto. Il patteggiamento è un accordo processuale che mira a una rapida definizione del giudizio. Ammettere un sindacato ampio sulle valutazioni del giudice di merito equivarrebbe a riaprire una discussione che le parti hanno scelto di chiudere con l’accordo sulla pena.
La Corte ha richiamato un proprio precedente consolidato (sentenza n. 1032 del 2019), ribadendo che l’elenco dei motivi di ricorso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è esclusivo. Di conseguenza, il motivo addotto dall’imprenditore, relativo alla presunta violazione dell’art. 129 c.p.p., non rientrava in tale catalogo, rendendo l’impugnazione inammissibile fin dall’origine. La conseguenza processuale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulle conseguenze della scelta del patteggiamento. Sebbene questo rito offra indubbi vantaggi, come la riduzione della pena e la rapidità del processo, chiude la porta alla maggior parte delle contestazioni di merito. La decisione della Cassazione rafforza il principio della tassatività dei motivi di impugnazione, sottolineando che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione valutazioni che il legislatore ha inteso cristallizzare con l’accordo tra le parti. Gli operatori del diritto e gli imputati devono quindi ponderare con estrema attenzione questa scelta, consapevoli dei suoi effetti preclusivi sul diritto di difesa in sede di impugnazione.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Altri motivi non sono ammessi.
La mancata verifica da parte del giudice di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza analizzata, questo specifico motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge per poter impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come deciso dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
dato avviso aíe -a -n ti .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. 21295-2024 – Rel. Borrelli Ud. 25.09.2024 –
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta;
Con il primo ed unico ‘motivo di ricorso, l’imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non rientra il vizio lamentato (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024.