Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51752 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51752 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGOMANERO il 30/07/1985
avverso la sentenza del 27/02/2019 del GIP TRIBUNALE di NOVARA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Novara, con sentenza in data 27 febbraio 2019, applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al concorso nei reati di violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/90), di violazione della legge sulle armi (art. 2 I. 895/1967), di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e di illegale detenzione di cartucce (art. 697 cod. pen.) commessi sino al 21 novembre 2018.
2. Ricorre per Cdssazione avverso il predetto provvedimenLo il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per avere omesso il Giudice di valutare i fatti intesi nel loro complesso con particolare riguardo alla qualificazione giuridica della detenzione di droghe leggere.
3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.
Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Si è peraltro precisato che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o la entità della pen ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.