Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che l’accordo è ratificato dal giudice con una sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso patteggiamento presentato da un imputato avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Savona. La sentenza di primo grado aveva applicato una pena concordata tra le parti per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/90). L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso: Vizio di Motivazione ed Erronea Qualificazione
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Vizio di motivazione: Sosteneva che la sentenza del GIP fosse carente nella sua parte motiva, in particolare riguardo ai presupposti per una potenziale assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Contestava il modo in cui i fatti erano stati inquadrati giuridicamente, ritenendo che la fattispecie di reato applicata non fosse corretta.
Questi argomenti miravano a scardinare la sentenza di patteggiamento, aprendo la strada a un nuovo giudizio.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una rigida interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, come modificate dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017).
Le Motivazioni: i Limiti Stringenti dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte ha innanzitutto ricordato che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici hanno evidenziato che il vizio di motivazione, il principale argomento del ricorrente, non è compreso in questo elenco. Pertanto, lamentare una motivazione carente o contraddittoria non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Errore Manifesto nella Qualificazione Giuridica
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha precisato che la contestazione sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando si è di fronte a un “errore manifesto”. Questo significa che l’errore deve essere palese, immediato e non soggetto a margini di opinabilità. In altre parole, la classificazione del reato deve essere “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto dell’imputazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, alla luce del solido quadro probatorio, non emergesse alcun errore di tale evidenza.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e formalizzato in una sentenza, acquista una notevole stabilità. Le vie di impugnazione sono strettissime e non possono essere utilizzate per rimettere in discussione valutazioni che spettano al merito del processo. Chi sceglie la via del ricorso patteggiamento deve essere consapevole che solo violazioni procedurali gravi o errori giuridici macroscopici e indiscutibili possono aprire uno spiraglio davanti alla Corte di Cassazione. La semplice insoddisfazione per l’esito o la contestazione della motivazione del giudice non sono sufficienti per invalidare l’accordo raggiunto.
È possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali problemi nel consenso, discordanza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena.
Il ‘vizio di motivazione’ è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi specifici per cui si può presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto in un ricorso contro un patteggiamento?
Solo in caso di ‘errore manifesto’, ovvero quando la qualificazione giuridica data dal giudice è palesemente ed evidentemente errata rispetto ai fatti contestati, senza che vi siano margini di opinabilità o interpretazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona in relazione al reat 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine ai pr di cui alli art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla esatta qualificazione giur
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassaz è stata denunciata la illegalità della pena.
Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai sol manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediate margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23 Rv. 283023 – 01). Nel caso in esame, in relazione al poderoso compendio probatorio ed esamiNOME in motivazione, non ricorre all’evidenza alcun caso di errore manifesto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024