Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo aspetto, chiarendo quali motivi rendono un ricorso patteggiamento destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Dall’Accordo sulla Pena al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Marsala. L’imputato aveva concordato una pena per plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Successivamente, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado. In particolare, la difesa lamentava che il GIP non avesse adeguatamente giustificato l’assenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103 del 2017): l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione ha circoscritto in modo netto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Difetto di correlazione: una sentenza che non corrisponde a quanto richiesto dalle parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: quando il reato viene inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte ha evidenziato come il motivo sollevato dalla difesa – la presunta carenza di motivazione sull’articolo 129 c.p.p. – non rientri in nessuna di queste categorie tassative.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare. In primo luogo, ha stabilito che i rilievi difensivi esulavano dal perimetro dei motivi consentiti dalla legge per un ricorso patteggiamento. La scelta del legislatore del 2017 è stata quella di limitare drasticamente le impugnazioni per dare stabilità alle sentenze concordate, evitando ricorsi pretestuosi.
In secondo luogo, i giudici hanno osservato che la censura era, in ogni caso, palesemente infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata conteneva una motivazione, seppur sintetica, in cui si escludevano esplicitamente le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato.
Infine, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, per i ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, la dichiarazione di inammissibilità possa avvenire “de plano”, cioè senza una formale udienza, attraverso una procedura semplificata basata sugli atti. Questa scelta procedurale accelera la definizione dei ricorsi palesemente inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere consapevole che i margini di manovra sono estremamente ridotti. È inutile e controproducente basare un ricorso su motivi generici, come la carenza di motivazione, se questi non rientrano nell’elenco specifico previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro. Questa decisione serve da monito: il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, da utilizzare solo in presenza di vizi ben definiti dalla legge.
In quali casi è possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il ricorso è possibile solo per motivi legati all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto, o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata motivazione sulla possibilità di proscioglimento immediato è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) per i quali è ammesso il ricorso.
Cosa significa che la Cassazione decide ‘de plano’ sull’inammissibilità di un ricorso?
Significa che la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza la necessità di tenere un’udienza formale, basando la propria decisione unicamente sugli atti scritti, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per questa specifica tipologia di ricorsi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avy4s6à1- 1e-parti;
uditi la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione a plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore