Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate del diritto processuale penale. Scegliere la via dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 35913/2024) torna sul tema, delineando con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di questo tipo.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un’imputata per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputata, dopo aver concordato la pena, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, cercando di rimettere in discussione la decisione.
I motivi su cui si fondava l’impugnazione erano essenzialmente due:
1. Un presunto vizio di motivazione, poiché il giudice di merito non avrebbe verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento evidenti, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso attraverso una procedura semplificata, cosiddetta de plano, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e limitato di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
In sostanza, non è possibile contestare la sentenza per qualsiasi ragione, ma solo per le specifiche violazioni di legge indicate dalla norma, che non includono il vizio di motivazione.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per denunciare un vizio di motivazione. L’accordo tra imputato e pubblico ministero, recepito dal giudice, cristallizza una situazione processuale che può essere messa in discussione solo per errori di diritto ben precisi. Sostenere che il giudice non abbia adeguatamente motivato sulla mancanza di cause di assoluzione è una censura che riguarda il merito della valutazione, esclusa dai motivi di ricorso ammessi.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non rientra tra i motivi consentiti. Questo tipo di valutazione implica un’analisi del fatto e della sua gravità concreta che è preclusa in sede di legittimità quando si impugna un patteggiamento.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Il ricorso per cassazione non può diventare uno strumento per rimettere in gioco valutazioni di merito che si sono volute evitare proprio attraverso l’accordo sulla pena. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve come monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo e sulla necessità di fondare eventuali impugnazioni solo sui ristretti motivi previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano specifiche violazioni di legge e non la valutazione dei fatti o la motivazione.
Si può contestare con un ricorso patteggiamento la mancata assoluzione per una causa evidente?
No. La Corte ha stabilito che dedurre un vizio di motivazione per la mancata verifica di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è un motivo valido per il ricorso?
No. Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile, poiché non rientra nell’elenco dei motivi di ricorso previsti dalla legge per le sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso.
Ritenuto che il ricorso – afferente alla condanna della ricorrente in relazi reato di cui all’art. 385 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibil procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione a tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazi avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizi motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglime ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di le esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pier Rv. 278337).
Considerato che la censura afferente all’omessa applicazione della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è altresì non consentita avv sentenza di patteggiamento, dal momento che tale vizio non rientra tra quelli i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024.