Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto processuale penale, poiché bilancia l’economia processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 30700/2024) offre un chiaro promemoria sui limiti stringenti di questo strumento di impugnazione. La decisione analizza il caso di due imputati che, dopo aver concordato una pena per rapina aggravata, hanno tentato di contestare la sentenza, vedendosi però respingere le proprie istanze per motivi procedurali insuperabili.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza una sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata in concorso. Nonostante l’accordo raggiunto, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Le loro doglianze si concentravano su due aspetti principali che, a loro dire, avrebbero viziato la decisione del giudice.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e le Argomentazioni Difensive
La difesa ha basato il ricorso su due pilastri argomentativi, ritenuti sovrapponibili per entrambi gli imputati:
1. Insufficiente motivazione sul mancato proscioglimento: Gli imputati sostenevano che il giudice non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui non aveva pronunciato una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato qualora ne ricorrano le condizioni, anche in sede di patteggiamento.
2. Errati aumenti di pena per la continuazione: Si contestavano gli aumenti di pena applicati dal giudice a titolo di continuazione tra reati, un meccanismo che unifica più violazioni di legge sotto un unico disegno criminoso.
La Decisione della Corte di Cassazione: I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo una lezione cristallina sui confini dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La chiave di volta della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448-bis del codice di procedura penale.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono tassative, ovvero sono solo quelle espressamente elencate dalla legge. Tra queste non rientra il presunto ‘difetto di motivazione’ del giudice sull’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, una motivazione, seppur sintetica, era comunque presente nel provvedimento impugnato, richiamando un precedente conforme (Cass. n. 19757/2019).
L’Irrilevanza della Questione sulla Continuazione
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza sull’aumento per la continuazione era palesemente non pertinente, poiché il caso in esame riguardava un unico reato di rapina aggravata e non una pluralità di reati uniti dal medesimo disegno criminoso. Pertanto, la questione sollevata era estranea alla fattispecie concreta.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento, che è un accordo tra accusa e difesa. L’art. 448-bis c.p.p. è stato introdotto proprio per limitare le impugnazioni meramente dilatorie e per dare stabilità a queste sentenze. Consentire un sindacato sulla motivazione relativa al mancato proscioglimento significherebbe snaturare l’istituto, riaprendo una valutazione di merito che le parti hanno scelto di evitare con l’accordo. Il ricorso è ammesso solo per vizi gravi e specifici (es. errore sulla qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena), non per riesaminare valutazioni discrezionali del giudice di merito che le parti hanno implicitamente accettato con la richiesta di patteggiamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un percorso processuale definito con margini di impugnazione estremamente ridotti. La decisione di ricorrere in Cassazione deve essere attentamente ponderata, basandosi esclusivamente sui motivi tassativamente previsti dall’art. 448-bis c.p.p. Tentare di contestare la motivazione su aspetti come il mancato proscioglimento si rivela una strategia destinata all’insuccesso, con la conseguenza aggiuntiva della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448-bis del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere. Il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non è tra questi.
Cosa significa che i motivi di ricorso avverso il patteggiamento sono ‘tassativi’?
Significa che la legge prevede un elenco chiuso e limitato di casi in cui l’impugnazione è consentita. Qualsiasi motivo non espressamente previsto in questo elenco porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminarne il merito.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo specifico caso, fissata in 3.000 euro), oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di VICENZA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza emessa il 22/04/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso ad essi ascritto.
Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l’insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e gli aumenti di pena per la continuazione.
2. I ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in
esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Il rilievo sull’aumento per la continuazione – oltre che estraneo alla verifica di legittimità – non è pertinente, trattandosi di un unico reato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente