Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
visti gli atti e letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. Tribunale di Venezia del 5 giugno 2023 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen. e 416, comma 1 e 2, cod. pen., in continuazione con i fatti già giudicati con sentenza n. 1326/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 11/04/2022
Il ricorrente, con un unico motivo, deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-b/s, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2024
Il GLYPH estensore
La Presidente