Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi e invalicabili confini del ricorso patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso e la Sentenza di Primo Grado
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto nei confronti di un imputato accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente cocaina. L’imputato, accordatosi con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una determinata pena, ha visto la sua richiesta accolta dal giudice, concludendo così il procedimento in primo grado.
Il Ricorso Patteggiamento e i Motivi di Censura
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza. Il motivo principale sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di primo grado si era limitato a un mero richiamo agli atti di indagine, senza esplicitare adeguatamente le ragioni che lo avevano portato a escludere la presenza di cause di proscioglimento. In sostanza, si contestava la sufficienza della motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale che regola strettamente le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. La Corte ha ribadito che le lamentele relative alla motivazione della sentenza non rientrano tra i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni: La Tassatività dei Motivi di Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha stabilito un elenco tassativo, ovvero chiuso e non ampliabile, dei motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza: se la sentenza riguarda un fatto diverso da quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o eccede i limiti edittali.
La Corte ha evidenziato come il motivo sollevato dall’imputato – il vizio di motivazione sull’esclusione delle cause di proscioglimento – non rientri in nessuna di queste quattro categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della questione sollevata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale del diritto processuale penale post-riforma: la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito premiale deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura specifica e formale. La critica alla motivazione del giudice, un tempo terreno fertile per i ricorsi, è oggi preclusa in questo ambito. La decisione della Corte funge da monito: il ricorso patteggiamento è un’arma spuntata se utilizzata per contestare l’apparato argomentativo della sentenza, dovendosi invece concentrare sui soli, specifici e tassativi motivi previsti dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso, escludendo tutti gli altri.
Il vizio di motivazione è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Come chiarito dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza, a seguito della riforma del 2017, il vizio di motivazione non rientra più tra i motivi che possono legittimare un ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò comporta non solo l’impossibilità di esaminare la questione nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
( – dato avviso alle
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Arbipa
COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Spoleto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, in relazione a plurime cessioni di cocaina.
Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione perché il mero richiamo agli atti di indagine non può ritenersi sufficiente al fine di comprendere le ragioni dell’esclusione delle cause di proscioglimento) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice ‘penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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