Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale tanto delicata quanto cruciale. Quando è possibile contestare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4351 del 2025, offre chiarimenti fondamentali, ribadendo la netta distinzione tra una questione di diritto, ammissibile, e una questione di merito, non consentita. Questo caso ci permette di esplorare i confini dell’impugnazione in uno dei riti speciali più diffusi.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Un imputato, a seguito di un accordo con la Procura, aveva ottenuto una sentenza di patteggiamento per la cessione di 560 grammi di marijuana, reato inquadrato ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Non soddisfatto della qualificazione giuridica, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti all’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena significativamente inferiore.
La difesa ha quindi tentato di far valere un’erronea qualificazione giuridica del fatto, uno dei motivi specifici per cui la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la normativa
La normativa, introdotta con la riforma del 2017, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi ben precisi:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, specialmente se attinente alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove, è escluso.
La Decisione della Corte: una questione di merito mascherata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Secondo gli Ermellini, la richiesta dell’imputato non verteva su una vera e propria erronea qualificazione giuridica, bensì su un riesame del merito della vicenda. Sostenere che la cessione di 560 grammi di marijuana dovesse rientrare nel fatto di lieve entità implicava una rivalutazione delle circostanze concrete, un’attività di accertamento fattuale che è preclusa sia nel giudizio di Cassazione sia, a maggior ragione, nell’ambito di un’impugnazione contro un patteggiamento, che si basa proprio su un accordo che cristallizza i fatti.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che la doglianza dell’imputato, pur presentata formalmente come un errore di diritto, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto. La censura investiva “profili di merito e di accertamento fattuale”, non consentiti nel limitato perimetro del ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. Il ricorrente non ha sollevato questioni attinenti a vizi della volontà, a un’errata correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena. La sua critica si concentrava esclusivamente su una valutazione che spetta al giudice di merito e che, con la scelta del patteggiamento, l’imputato stesso ha sostanzialmente accettato. Pertanto, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge per il ricorso patteggiamento, l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La scelta di questo rito speciale comporta una rinuncia a contestare l’accertamento dei fatti, in cambio di uno sconto di pena. Le successive vie di ricorso sono eccezionali e non possono essere utilizzate come un escamotage per riaprire una discussione sul merito della vicenda. Per la difesa, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, avendo piena consapevolezza che le possibilità di rimettere in discussione la qualificazione del fatto saranno estremamente ridotte e circoscritte a veri e propri errori di diritto, e non a diverse interpretazioni del materiale probatorio.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a casi specifici, come vizi nella volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa si intende per “erronea qualificazione giuridica del fatto” come motivo di ricorso contro un patteggiamento?
Si intende un errore nell’applicazione della norma giuridica ai fatti come concordati tra le parti e posti a base della sentenza. Non include, come stabilito in questa ordinanza, una contestazione sull’accertamento dei fatti stessi o sulla loro valutazione di merito (ad esempio, se una quantità di droga rientri o meno in un’ipotesi di lieve entità), poiché tale valutazione è considerata una questione di merito.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il 26/02/1978
avverso la sentenza del 27/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CATANIA
dato avvio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo COGNOME NOME deduce violazione di legge in ordine alla qualificazi dei fatti ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza eme sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, corrimi 1 e 4, d.P.R
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattars dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorr cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi a all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del sicurezza. ttdii t (44 %.
Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erro qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di acc fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai se comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno d ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazion sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni at all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso se applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente