Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per analizzare i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione basata sull’erronea qualificazione giuridica del reato viene dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso origina dalla sentenza di un Giudice per le indagini preliminari che applicava, su accordo tra imputata e pubblico ministero, una pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di circolazione di monete contraffatte, previsto dall’art. 453 del codice penale. L’imputata decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio della sentenza. Nello specifico, sosteneva che il giudice avesse sollecitato la modifica dell’imputazione originaria (art. 455 c.p., meno grave) in quella più grave poi concordata, senza che vi fossero elementi di prova a sostegno di tale cambiamento.
I Rigidi Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per un numero chiuso di motivi, tra cui:
* Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
* Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata.
Il motivo sollevato dalla ricorrente rientrava nell’ipotesi di erronea qualificazione giuridica. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo tracciato confini molto netti per l’ammissibilità di tale censura.
L’Errore Manifesto come Unica Via d’Accesso
Il punto centrale della decisione è che l’errore nella qualificazione giuridica, per giustificare un ricorso patteggiamento, deve essere un “errore manifesto”. Non basta un semplice dissenso sull’interpretazione delle norme o sulla valutazione dei fatti. L’errore deve essere palese, immediatamente riconoscibile e “palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione”, come affermato dalla Corte. In altre parole, la contestazione deve emergere con indiscussa immediatezza, senza margini di opinabilità o la necessità di complesse analisi fattuali che non sono ammesse in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: aspecificità e manifesta infondatezza. In primo luogo, la doglianza della ricorrente è stata giudicata vaga e non autosufficiente. La difesa si era limitata a contestare la qualificazione giuridica più grave senza fornire elementi concreti, desumibili dagli atti, che potessero dimostrare l’errore del giudice e consentire alla Corte un sindacato di legittimità. Affermare che “non è dato comprendere da quali elementi trarre il convincimento” per il reato più grave non è sufficiente per fondare un ricorso. In secondo luogo, la qualificazione del reato come previsto dall’art. 453 c.p. si basava sulla condotta di “concerto” tra l’imputata e il falsificatore, un elemento previsto nella contestazione su cui si era formato l’accordo. Non sussisteva, quindi, quell’errore palese ed eclatante richiesto dalla giurisprudenza per poter annullare la sentenza.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo perfezionato e ratificato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. L’accesso al giudizio di cassazione è un’eccezione, non la regola, e può avvenire solo per vizi gravi e immediatamente percepibili. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica deve essere in grado di dimostrare un errore manifesto, non una semplice diversa interpretazione. In assenza di tale palese errore, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nella qualificazione del reato?
No, l’impugnazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in presenza di un “errore manifesto”, ovvero un errore che risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
Cosa si intende quando un ricorso è definito “aspecifico” e “non autosufficiente”?
Significa che il ricorso denuncia una presunta violazione di legge in modo generico e vago, senza fornire alla Corte di Cassazione gli elementi specifici e concreti, ricavabili dagli atti processuali, necessari per poter valutare la fondatezza della lamentela.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all’art. cod. pen.
1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe sollecitato pubblico ministero la modifica dell’imputazione da quella dell’art. 455 cod. pen. in quella di c
all’art. 453 cod. pen. – sulla quale si è poi formato l’accordo sulla pena – invece insussistent svincolata dalle fonti di prova.
Ritenuto in diritto
1.A norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza.
1.1.Tanto premesso, il motivo di ricorso è attinto dal vizio di aspecificità e manifes infondatezza, perché è consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibil di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di er manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, COGNOME NOME, Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. COGNOME Valentino, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, COGNOME, Rv. 272619).
1.2.Per un verso, la qualificazione giuridica del reato attribuita nel capo d’imputazione, sul quale si è perfezionato l’accordo sulla pena, è quella di cui all’art. 453 cod. pen. in relazi alla condotta di “concerto” tra l’imputata e il falsificatore delle banconote affinchè la pr ricevuta dal secondo la moneta contraffatta, la mettesse in circolazione; per altro verso, l doglianza difensiva assume connotati di assoluta vaghezza, perché si limita a contestare la qualificazione giuridica (“non è dato comprendere da quali elementi trarre il convincimento che la ricorrente possa rispondere del più grave reato di cui all’art. 453 cpp”, sic) senza fornire elemento idoneo a consentire l’espletamento del sindacato di legittimità.
2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) – anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 02/05/2024
Ilc ‘ NOME N h. igliere estensore