Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25612/2024, offre un chiarimento fondamentale sui limiti di impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti, specialmente quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto.
Il Caso: Dal Patteggiamento per Droga e Armi all’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal GIP del Tribunale di Monza. Due soggetti avevano concordato la pena per reati gravi: la detenzione di 29 kg di marijuana e, come aggravante, la detenzione di una pistola clandestina trovata nello stesso luogo della sostanza stupefacente.
Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati hanno presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. In sostanza, pur avendo patteggiato, contestavano a posteriori il modo in cui il loro comportamento era stato inquadrato dalla legge.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per cassazione, ma solo per un numero limitato di motivi. Tra questi vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma con un’importante precisazione: tale errore deve essere palese, evidente e immediatamente riconoscibile.
L’ordinanza in esame si sofferma proprio su questo punto, chiarendo che non ogni presunto errore di qualificazione può aprire le porte alla Cassazione. L’impugnazione è ammissibile solo se la qualificazione adottata nella sentenza è ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione netta e lineare. I giudici hanno spiegato che la possibilità di contestare la qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento è circoscritta ai soli casi in cui l’errore sia manifesto e rilevabile ictu oculi, ovvero ‘a colpo d’occhio’, dalla semplice lettura dell’imputazione. Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso per introdurre complesse valutazioni di diritto o per riesaminare il merito dei fatti, attività precluse dopo la scelta del rito alternativo.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la qualificazione dei fatti non era affatto eccentrica. La detenzione di un ingente quantitativo di droga (29 kg) e la contestuale presenza di un’arma clandestina giustificavano pienamente le imputazioni formulate e accettate dalle parti in sede di patteggiamento. Pertanto, il tentativo di rimettere in discussione la qualificazione è stato considerato un pretesto per un riesame non consentito dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio cruciale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere alcune contestazioni nel merito. L’impugnazione successiva è un’eventualità eccezionale, non uno strumento per ripensare l’accordo raggiunto. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questo significa che la valutazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto deve essere compiuta con la massima attenzione prima di accedere al rito, poiché le possibilità di correzione successive sono estremamente limitate.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è soggetta a limiti molto precisi. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale consente il ricorso per cassazione solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l’errore è palese ed eclatante.
Cosa significa che la qualificazione giuridica del fatto deve essere ‘palesemente eccentrica’ per poter fare ricorso?
Significa che l’errore nell’inquadrare il fatto in una specifica norma di legge deve essere macroscopico e immediatamente evidente (‘ictu oculi’) dalla sola lettura del capo di imputazione, senza la necessità di alcuna valutazione approfondita o di interpretazione degli elementi di prova.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si ravvisa un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, viene anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
Ritenuto che i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che deducono il vizio motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 4 /51)~10 cod. proc. pen., / éinammissibild in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immedia palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non ris evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/20 dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel cas in esame, come risulta ictu ocu/i dalla mera lettura del capo A) di imputazione, relativo alla detenzione di 29 kg. lordi di marijuana e, quanto all’aggravante dell’essere il fatto comme con armi, essendo stata contestata, al capo 2), la detenzione di una pistola clandesti rinvenuta nel medesimo luogo ove era custodita la sostanza stupefacente;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura’ ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2L, /g2.02.c, Così deciso in Roma il 15/ /2024.