Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME() NOME ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Savona ha applicato loro la pena concordata con riferimento alle violazioni concernenti il traffico di sostanza stupefacente loro rispettivamente ascritte.
I ricorrenti deducono rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’assenza di un costrutto motivazionale a sostegno del riconoscimento di responsabilità nei loro confronti. La difesa del COGNOME denuncia altresì difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità a suo carico in relazione al capo 6 della rubrica, in quanto non supportato da adeguati riscontri fattuali.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.
3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l’imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, ovvero carenze motivazionali ovvero erronea valutazione delle fonti di prova, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte ,