Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura di accordo processuale pone dei limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza quali sono i confini del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non previsti dalla legge.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da un procedimento penale per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). L’imputato aveva definito la sua posizione attraverso il rito del patteggiamento, accordandosi con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una determinata pena, successivamente ratificata dal Giudice per le Indagini Preliminari.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di proporre ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice si sarebbe limitato a recepire l’accordo tra le parti senza fornire un’adeguata giustificazione sulla mancanza di cause di immediato proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Legislazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione alla luce dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha introdotto una significativa restrizione ai motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha infatti stabilito un elenco tassativo e invalicabile di ragioni, che sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, per quanto potenzialmente fondato in un giudizio ordinario, non può trovare spazio in sede di impugnazione di un patteggiamento.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La censura sollevata dalla difesa, relativa alla carenza di motivazione sull’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna delle categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis.
Inoltre, la Corte ha agito “de plano”, ovvero senza la celebrazione di un’udienza formale, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., che prevede una procedura semplificata proprio per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze di applicazione pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su due pilastri. Il primo, e decisivo, è il rispetto del dato normativo: il motivo di ricorso non era legalmente ammissibile. Il secondo, aggiunto quasi a margine (obiter dictum), è che la censura era comunque palesemente contraddetta dal contenuto della sentenza impugnata. Il giudice di primo grado, seppur in modo sintetico, aveva escluso la presenza di ragioni per un proscioglimento immediato, facendo riferimento alle risultanze processuali. Questo dimostra che un controllo, seppur succinto, era stato effettuato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per gli operatori del diritto: il ricorso patteggiamento è un’opzione con confini ben definiti. La scelta del rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate censure in sede di impugnazione. Per la difesa, ciò significa che è fondamentale valutare attentamente non solo la convenienza dell’accordo sulla pena, ma anche la consapevolezza che, una volta ratificato, gli spazi per un ripensamento in Cassazione sono estremamente ridotti. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici: vizi nella volontà dell’imputato, mancata correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La carenza di motivazione sulla mancanza di cause di proscioglimento è un valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale censura viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
datp-erTsAso a parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 cod. pen.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l’accordo tra le parti, astenendosi dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato attraverso il riferimento, sia pure succinto, alle risultanze processuali.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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