Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le condizioni che rendono inammissibile un ricorso patteggiamento, specialmente quando si contesta la misura della pena concordata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per un reato di furto aggravato in concorso. L’imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, ha deciso di impugnare tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione dell’art. 133 del codice penale, relativo ai criteri di commisurazione della pena, contestandone in sostanza la congruità, ovvero l’adeguatezza rispetto al fatto commesso.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure le formalità di procedura, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito un principio cruciale: la natura consensuale del patteggiamento limita fortemente le possibilità di impugnazione. L’accordo tra accusa e difesa sulla pena chiude la porta a successive contestazioni sulla sua equità o proporzionalità.
Le Motivazioni Giuridiche
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici e tassativi. Tra questi, non rientra la contestazione della congruità della pena.
La Corte ha chiarito la distinzione fondamentale tra “pena illegale” e “pena incongrua”:
* Pena illegale: È una pena che la legge non prevede per quel reato, sia per tipologia (es. una pena pecuniaria al posto di una detentiva, se non consentito) sia per misura (es. una pena superiore al massimo edittale).
* Pena incongrua: È una pena che, pur rientrando nei limiti legali, viene percepita come eccessiva o sproporzionata.
Nel caso del patteggiamento, essendo la pena il frutto di un accordo, non può essere contestata per la sua presunta incongruità. L’unica via per un ricorso patteggiamento sulla pena è dimostrare la sua manifesta illegalità. Poiché nel caso di specie il ricorrente si limitava a lamentare una generica inadeguatezza della sanzione, senza dedurre alcuna illegalità, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un orientamento consolidato: il patteggiamento è un patto con la giustizia che, una volta siglato, preclude ripensamenti sulla convenienza della pena. La scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata, poiché la possibilità di impugnazione è estremamente limitata. La decisione serve da monito: non si può accettare un accordo per poi contestarne l’elemento centrale, ovvero la pena stessa, se non per vizi di legalità. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che ogni valutazione sulla congruità della sanzione deve essere fatta prima, e non dopo, la firma dell’accordo.
È possibile contestare la misura di una pena concordata con un patteggiamento?
No, la sentenza stabilisce che non si può contestare la sola ‘congruità’ (cioè l’adeguatezza) della pena finale reciprocamente concordata tra le parti, in quanto l’accordo preclude successive rinegoziazioni sul merito della sanzione.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici. Per quanto riguarda la pena, è possibile contestarla solo se si deduce un vizio di ‘pena illegale’, cioè una sanzione che per tipo o quantità non è prevista dalla legge per quel reato, e non quando la si ritiene semplicemente troppo severa.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624-bis, 6 e 61, n.7, cod.pen..
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazio all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in or alla congruità della pena irrogata e alla dedotta violazione dell’art.133 cod.p
Peraltro, sulla base del disposto dell’art.448, comma 2 -bis cod.proc.pen., in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge il profilo della determinazione della pena è limitato ai soli casi di pena illega la conseguenza che sono inammissibili i motivi con cui si tenda a contestare la s congruità della pena finale reciprocamente concordata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore