Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 26.1.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26.1.2024 il GUP del Tribunale di Bari, su richiesta dell’imputato ed alla presenza del suo difensore di fiducia, ha applicato a NOME COGNOME, in relazione ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 467,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale;
o
ricorre per cassazione il difensore del NOME deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
3 II ricorso è inammissibile.
Come è noto, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate.
In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME NOME, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 278337 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 1’11.4.2024