Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché Molti Vengono Respinti
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area delicata del diritto processuale penale. Sebbene l’accordo sulla pena (patteggiamento) sia uno strumento deflattivo del processo, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata dalla legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (Num. 5144/2025) ci offre un chiaro esempio pratico dei confini invalicabili di questo tipo di impugnazione, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la pubblica accusa per il reato di evasione (art. 385 c.p.), ha visto tale accordo ratificato dal Tribunale di Vicenza. Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le doglianze sollevate non riguardavano la volontà dell’imputato o errori macroscopici, bensì la presunta omessa motivazione da parte del giudice di primo grado sulla determinazione della pena e sulla valutazione di un’eventuale causa di non punibilità.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una regola precisa, introdotta per evitare ricorsi dilatori o pretestuosi contro sentenze che nascono da un accordo tra le parti. Questa regola è contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativi, che attengono a vizi gravi del procedimento o della decisione. Le censure generiche, come quelle sulla sufficienza della motivazione, non rientrano in questo elenco.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che la legge delimita in modo netto i motivi per cui si può contestare un patteggiamento. Il controllo di legalità è ammesso solo ed esclusivamente quando:
1. Vi è un vizio nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Manca la correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato qualificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
Le censure sollevate dal ricorrente, relative alla motivazione sulla quantificazione della pena, sono state giudicate generiche e, soprattutto, estranee a questo elenco. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza formalità di rito e senza udienza. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni infondate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato, acquista una notevole stabilità. L’impugnazione è un’opzione eccezionale, riservata a vizi procedurali o sostanziali di particolare gravità. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in un secondo momento sono estremamente ridotte. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso per Cassazione per contestare aspetti discrezionali del giudice, come la motivazione sulla pena, è destinato a fallire, con conseguente onere economico per il ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi specifici per cui si può fare ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi sono: un difetto nell’espressione della volontà dell’imputato, la mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, un’erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/09/1972
avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di VICENZA
dato avvisoyfe parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME contro la sentenza n. 1072/2024, con cui il Tribunale di Vicenza ha applicato in data 08/07/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di ci all’art. 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. e di determinazione della pena. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di c all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazi giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato processuali, nonché, ex esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
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