Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel processo penale, poiché bilancia l’esigenza di celerità processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di questo strumento, specificando quando un’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento debba essere considerata inammissibile. Il caso riguardava reati di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e circolazione di banconote false.
I Fatti di Causa: Associazione a Delinquere e Patteggiamento
Due persone avevano concordato una pena (patteggiamento) davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per gravi reati, tra cui la partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e messa in circolazione di valuta falsa. La sentenza, oltre ad applicare la pena concordata, aveva riconosciuto la continuazione con altri reati per i quali era già intervenuta una condanna irrevocabile.
Contro questa decisione, le due persone condannate hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, sollevando un solo motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso e le Restrizioni Normative
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 416 del codice penale (associazione per delinquere). Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, come la struttura organizzativa e il programma criminoso.
Tuttavia, la legge pone limiti stringenti al ricorso patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto nel 2017, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici:
- Errori nell’espressione della volontà dell’imputato.
- Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
- Erronea qualificazione giuridica del fatto.
- Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure sollevate “assolutamente generiche e solo formali”. I giudici hanno spiegato che il motivo relativo all’erronea qualificazione giuridica, pur essendo teoricamente ammissibile, era stato formulato in modo astratto, senza alcuna specificazione delle ragioni di diritto o dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare a una diversa classificazione del reato.
La Corte ha inoltre ricordato un principio consolidato: in caso di patteggiamento, l’accordo tra accusa e difesa esonera il giudice da un onere di motivazione approfondito sulla prova. La sentenza che ratifica l’accordo è sufficientemente motivata se contiene una sintetica descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 c.p.p. (per escludere cause di proscioglimento evidenti) e la verifica della congruità della pena concordata.
Nel caso specifico, la sanzione era stata concordata nel rispetto dei limiti di legge e, pertanto, non poteva essere considerata illegale. Il ricorso, privo di argomentazioni concrete, si è rivelato un tentativo inefficace di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, specialmente dopo un patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. L’impugnazione deve essere rigorosamente ancorata ai vizi specifici elencati dalla legge. Chi intende contestare la qualificazione giuridica del fatto deve farlo presentando argomenti precisi e dettagliati, non limitandosi a una generica contestazione. In assenza di tali elementi, il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena, vizi nella volontà dell’imputato o il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ in questo contesto?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a enunciare una presunta violazione di legge (come l’errata qualificazione giuridica) senza fornire specifiche argomentazioni di diritto o elementi di fatto a supporto. Tale genericità non permette alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della censura.
Nel patteggiamento, il giudice deve motivare la sentenza in modo approfondito come in un processo ordinario?
No. Secondo la giurisprudenza costante, l’accordo tra le parti semplifica l’onere motivazionale del giudice. La motivazione è ritenuta sufficiente se include una succinta descrizione dei fatti, conferma la correttezza della qualificazione giuridica, verifica la congruità della pena e attesta l’assenza di cause evidenti di proscioglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA. COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Napoli emetteva sentenza indicata in epigrafe, con la quale applicava a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata, con riconoscimento della continuazione esterna con reati per i quali era già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, per i delitti di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e messa in circolazione di banconote false, oltre che per singoli delitti fine.
I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’inte -esse di NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe effettuato alcuna verifica della
sussistenza dell’associazione per delinquere, quanto alla struttura organizzativa e al programma criminoso.
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I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
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Le censure dedotte risultano, comunque, assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va considerato che questa Code, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’ad. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’ad. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 de 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261802), non si vede in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell’ad. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risult formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico.
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Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’ad. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13/02/2024
Il Consigliere estensore