Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i nuovi e più stringenti limiti per presentare un ricorso patteggiamento. La decisione sottolinea come, a seguito delle recenti riforme legislative, l’impugnazione di una sentenza emessa con questo rito speciale sia possibile solo per un numero chiuso di motivi. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire cosa cambia in concreto per l’imputato e la sua difesa.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione Oltre i Limiti
Nel caso di specie, un imputato condannato per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) con sentenza di patteggiamento, decideva di ricorrere in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa lamentava che il giudice non avesse spiegato perché non sussistessero le condizioni per un’assoluzione immediata, nonostante l’accordo sulla pena.
I Nuovi Limiti del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
Il cuore della questione risiede nella nuova formulazione del comma 2-bis dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per snellire i processi e ridurre il carico della Suprema Corte, ha circoscritto in modo tassativo le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
La legge oggi consente il ricorso esclusivamente per i seguenti vizi:
1. Espressione della volontà dell’imputato: problemi legati al consenso prestato per il patteggiamento (ad esempio, se non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando la sentenza del giudice non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge per tipo o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusa l’omessa motivazione su punti diversi da quelli elencati, non è più considerato valido per adire la Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il motivo addotto dall’imputato – la presunta omessa motivazione sulle cause di proscioglimento – non rientra in nessuna delle quattro categorie ammesse dalla nuova legge. Di conseguenza, il ricorso era, in partenza, privo dei requisiti di ammissibilità.
Inoltre, la Corte ha specificato che anche la critica mossa alla qualificazione giuridica del fatto era infondata. L’appellante aveva fatto un generico riferimento a questo vizio, ma senza contestare nel merito gli elementi di prova a suo carico (la detenzione di cocaina e hashish) che avevano portato a quella specifica qualificazione. Tale doglianza è stata quindi giudicata priva di consistenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. Conferma che l’accesso al ricorso patteggiamento è stato significativamente ristretto. Non è più sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione, ma è necessario che il motivo di impugnazione rientri specificamente in uno dei quattro casi previsti dall’art. 444, comma 2-bis, c.p.p. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori di questi paletti è drastica: non solo la sua inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione consolida un orientamento volto a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando impugnazioni puramente dilatorie o fondate su motivi non più consentiti dalla legge.
Dopo una sentenza di patteggiamento, è sempre possibile fare ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma dell’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per quattro motivi specifici: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Lamentare una mancata valutazione delle cause di proscioglimento è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, la lamentela per omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla nuova normativa per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione.
Cosa accade se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila Euro) in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte nel suo provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18684 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18684 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente COGNOME NOME, imputato di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l’omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod, proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 21/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto altresì che il riferimento critico alla qualificazione giuridica ai sens dei commi 1 e 4 dell’art. 73, contenuto in ricorso, sia privo di ogni consistenza, non essendo stati confutati i richiami alla detenzione di cocaina e di hashish contenuti in sentenza;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
Il consi GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente