Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5713 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 20/12/1985 NOME nato a NAPOLI il 04/09/1996
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n.5, 624 bis e 625 n.2, cod. pen., contestato a entrambi.
Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbi rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in
fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 27976101; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024