Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inutile
Il patteggiamento rappresenta una scelta processuale strategica che consente di definire il processo penale in modo rapido, ottenendo uno sconto di pena. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per fare chiarezza sui confini del ricorso patteggiamento, spiegando perché non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero per reati di ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione era specifico: lamentava un’erronea applicazione della legge penale e una carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla determinazione della sola pena pecuniaria.
In sostanza, l’imputato non contestava l’accordo nel suo complesso, né la sua colpevolezza o la qualificazione giuridica dei fatti, ma unicamente il modo in cui era stata calcolata la sanzione economica. La questione è giunta così all’esame della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione, netta e concisa, si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale che regola l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
I giudici hanno sottolineato che il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla quantificazione della pena pecuniaria, non rientra nel novero dei vizi che la legge consente di denunciare in questa sede. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti Imposti dall’Art. 448 cod. proc. pen.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, modificato dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. n. 103/2017). Questa norma ha introdotto una stretta sui motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La legge stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi del consenso: Se l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Difetto di correlazione: Se c’è una mancata corrispondenza tra l’accusa contestata e i fatti descritti nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: Se il fatto è stato classificato in modo errato dal punto di vista legale (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la pena concordata è illegale, ovvero non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali.
La censura del ricorrente, focalizzata sulla “determinazione” e sulla “motivazione” della pena pecuniaria, non rientra in nessuna di queste categorie. Criticare il calcolo o la congruità della pena concordata non equivale a denunciarne l’illegalità. La pena patteggiata è, per sua natura, frutto di un accordo tra le parti, e il sindacato successivo è limitato ai soli vizi radicali elencati dalla norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione che implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la pena concordata. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e ratificato dal giudice, non è possibile tornare sui propri passi per rinegoziare o criticare l’entità della sanzione, a meno che questa non sia palesemente illegale.
Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la valutazione sulla convenienza del patteggiamento deve essere fatta con estrema attenzione prima della richiesta, analizzando ogni aspetto dell’accordo, incluse le pene accessorie e le sanzioni pecuniarie. Tentare un ricorso per motivi non consentiti dalla legge si traduce unicamente in un esito sfavorevole, con l’aggiunta di ulteriori spese legali e sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi, tassativamente elencati dalla legge. Non è un’impugnazione libera come quella contro una sentenza emessa dopo un processo ordinario.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi, secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono: vizi nella formazione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 14087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; late -§- entite NOME COGNOME l
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen. (capo a) e 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, in relazione alla determinazione della pena pecuniaria) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa deiie ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Predente