Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’opzione limitata per chi ha già concordato una pena con la pubblica accusa. L’ordinanza n. 13809 del 2024 della Corte di Cassazione delinea con precisione i confini invalicabili di questo strumento, chiarendo quali motivi di doglianza possano essere portati all’attenzione della Suprema Corte e quali, invece, siano destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Il caso in esame riguarda due imputati condannati per bancarotta fraudolenta che hanno tentato, senza successo, di rimettere in discussione l’accordo raggiunto.
I Fatti di Causa: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Milano, che accoglieva la richiesta di applicazione della pena (il cosiddetto patteggiamento) formulata da due imputati per reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria. Nonostante l’accordo precedentemente raggiunto, entrambi gli imputati, tramite i loro difensori, decidevano di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Essi articolavano un unico motivo di censura, lamentando un vizio di motivazione su due aspetti cruciali: la presunta insussistenza di cause di non punibilità, che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., e la quantificazione della pena stessa.
Limiti del ricorso patteggiamento: i motivi degli imputati
Il cuore del ricorso si basava sull’idea che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente motivato la sua decisione. Secondo i ricorrenti, la sentenza era carente nel giustificare perché non fossero state applicate eventuali cause di proscioglimento e perché la pena concordata fosse stata ritenuta congrua. In sostanza, si tentava di utilizzare il ricorso per cassazione come una sorta di terza istanza di merito per rinegoziare o annullare un accordo già sigillato con la ratifica del giudice.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Le motivazioni della decisione sono nette e seguono un percorso logico-giuridico ben definito, fondato sulla normativa specifica che regola l’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
In primo luogo, riguardo alla censura sulla mancata declaratoria di una causa di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.), la Corte ha ribadito un principio consolidato: il controllo di legittimità su questo punto è possibile solo se dal testo stesso della sentenza impugnata emerge in modo evidente la sussistenza di tale causa. Non basta che il ricorrente la lamenti; deve essere una palese evidenza che il giudice di merito ha inspiegabilmente ignorato. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano neppure allegato una simile circostanza evidente.
In secondo luogo, e con ancora maggior fermezza, la Corte ha smontato la critica sulla quantificazione della pena. I giudici hanno richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena.
Come sottolineato dalla Corte, la contestazione relativa alla congruità o alla misura della pena concordata tra le parti non rientra in questo elenco. Il patteggiamento è un accordo; una volta che l’imputato lo ha liberamente sottoscritto e il giudice lo ha ratificato, non può in seguito dolersi che la pena sia troppo alta, a meno che essa non sia ‘illegale’ (cioè non prevista dalla legge per quel reato o applicata in violazione di norme imperative).
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la natura ‘negoziale’ del patteggiamento e la sua stabilità. Consentire un ricorso patteggiamento basato sulla mera riconsiderazione della congruità della pena snaturerebbe l’istituto, trasformando il ricorso per cassazione in un’impropria sede di rinegoziazione. L’ordinanza è un chiaro monito: la scelta di patteggiare è una decisione processuale ponderata e definitiva, i cui effetti possono essere messi in discussione solo entro i ristrettissimi e ben definiti limiti stabiliti dal legislatore. Al di fuori di questi paletti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare l’entità della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., la quantificazione della pena non rientra tra i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, a meno che la pena non sia ‘illegale’.
In quali casi si può contestare una sentenza di patteggiamento per cause di non punibilità?
Si può contestare solo se la sussistenza di una causa di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.) appare evidente dal testo stesso della sentenza impugnata. Non è sufficiente una semplice allegazione da parte del ricorrente.
Quali sono i motivi validi per un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. e riguardano: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato a Bitonto DATA_NASCITA; NOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 ottobre 2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria, loro contesti in rubrica;
che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un unico motivo di censura, a mezzo del quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) e alla quantificazione della pen
che la prima censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solt se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
che anche la seconda censura è indeducibile atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazion giuridica e all’illegalità della pena;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente