Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento sia un’opzione percorribile solo in circostanze ben definite dalla legge, escludendo contestazioni generiche. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulle conseguenze di un’impugnazione presentata al di fuori dei binari normativi.
I Fatti del Caso: un Appello contro il Patteggiamento
Il caso nasce dal ricorso di un imputato, condannato dal Tribunale di Roma tramite il rito dell’applicazione della pena su richiesta (comunemente noto come patteggiamento) per reati in materia di sostanze stupefacenti. Insoddisfatto della sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione relativo all’erronea applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte: i Rigidi Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha drasticamente limitato la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Oggi, sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso patteggiamento solo per quattro specifici motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice si pronuncia su fatti diversi o applica una pena non concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge.
La Corte ha constatato che le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, rendendo l’impugnazione proceduralmente inaccettabile.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno spiegato che la riforma del 2017 ha avuto lo scopo preciso di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra le parti. Permettere ricorsi basati su motivi generici, come quello sollevato nel caso di specie, vanificherebbe l’intento del legislatore. Il ricorrente non ha contestato la sua volontà di patteggiare, né la qualificazione del reato o la legalità della pena, ma ha sollevato una questione che esulava dai motivi tassativamente previsti. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
La pronuncia ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto senza che vi fossero elementi per escludere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, da utilizzare con cognizione di causa e solo quando sussistono i presupposti specificamente individuati dalla legge, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per quattro motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le lamentele (doglianze) sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna delle quattro categorie tassativamente permesse dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver intrapreso un’azione legale priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
NOME-~elita-perti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat quale il Tribunale di Roma lo ha condanNOME, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e motivazione in ordine all’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso applicazione della pena su richiesta. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta con la legge 23 giugno n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’errone giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorr a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità misura di sicurezza.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissi declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in fav Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente