Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
NOME-~elita-perti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat quale il Tribunale di Roma lo ha condanNOME, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., cui agli artt. 73, comma 1, e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e motivazione in ordine all’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso applicazione della pena su richiesta. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., disposizione introdotta con la legge 23 giugno n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’errone giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorr a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità misura di sicurezza.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissi declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in fav Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente