Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di CREMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 14 luglio 2023, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha applicato a NOME e a NOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore.
Con un unico motivo di ricorso, deducono il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe «dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti».
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza.
Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando, tra l’altro, una serie di atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (il verbale di denuncia, il verbale di arresto, il verbale di rinvenimento della merce sottratta, le dichiarazioni rese – in sede di convalida dell’arresto dagli imputati).
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 novembre 2023.