Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico processuale. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino. Un imputato, accusato di una pluralità di episodi di contrabbando, aveva concordato una pena di 10 mesi di reclusione. Questa sanzione è stata applicata a titolo di continuazione rispetto a reati più gravi, già giudicati con una precedente sentenza della Corte d’Appello, portando a una pena complessiva finale di 7 anni e 6 mesi di reclusione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, sollevando contestazioni relative all’attribuzione dei reati e alla determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. L’imputato ha tentato di rimettere in discussione aspetti di merito, come la sua effettiva responsabilità per i fatti contestati e la congruità della pena calcolata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente rilevato come tali argomentazioni esulino completamente dal perimetro concesso per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sulla base del dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione: un Perimetro Invalicabile
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e di estrema chiarezza. La legge limita espressamente i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Questi sono tassativamente indicati e circoscritti a:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi edittali).
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente erano di natura generica e fattuale. Contestare l’ascrivibilità dei reati o la determinazione della pena significa chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, attività che è preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, a fronte di una sentenza che si fonda su un accordo tra le parti.
La Corte ha quindi stabilito che i motivi proposti erano estranei al sindacato consentito, rendendo il ricorso palesemente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accusa nel merito. L’imputato, accettando il rito, ottiene uno sconto di pena ma, al contempo, limita drasticamente le proprie facoltà di impugnazione.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’assistenza legale nella fase che precede il patteggiamento è cruciale. È fondamentale che l’imputato sia pienamente consapevole che, una volta ratificato l’accordo, non potrà più sollevare contestazioni generiche sulla propria colpevolezza. Il ricorso patteggiamento rimane uno strumento di tutela, ma solo a presidio di vizi specifici e formali, non come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. La conseguenza di un ricorso infondato, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per motivi specifici e tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che non includono una rivalutazione dei fatti.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIZZICONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazion avverso la sentenza di applicazione di pena concordata emessa il 25 novembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui, in ordine a una pluralità di episodi del reato di contrabband è stata applicata la pena di mesi 10 di reclusione, a titolo di continuazione rispetto ai più reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 giugno 2016, irrevocabile giugno 2018, con rideterminazione della pena finale in anni 7 e mesi 6 di reclusione.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, proponendo il ricorso dogl (generiche e fattuali) in punto di ascrivibilità dei reati all’imputato e di determinazio pena, estranee al perimetro del sindacato di legittimità consentito in questa materia.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.