Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel nostro ordinamento processuale penale. Sebbene l’accordo tra accusa e difesa definisca il procedimento in primo grado, la possibilità di impugnare la sentenza è strettamente limitata dalla legge. Con l’ordinanza n. 13306 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di applicazione della pena, in particolare per motivi legati alla qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena (patteggiamento) davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, in relazione alla detenzione di 98 grammi di cocaina, quantitativo corrispondente a circa 410 dosi medie giornaliere.
Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. In particolare, si contestava l’erronea qualificazione giuridica del reato, sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata in un’ipotesi meno grave, come quella prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità).
La Decisione della Corte e le Regole sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che disciplina specificamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento.
Secondo la Suprema Corte, la possibilità di contestare un’erronea qualificazione del fatto in una sentenza di patteggiamento è circoscritta a casi eccezionali. Non è sufficiente denunciare un qualsiasi errore di valutazione giuridica, ma è necessario che tale errore sia macroscopico e immediatamente percepibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della motivazione risiede nel concetto di qualificazione giuridica “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione. I giudici hanno chiarito che il ricorso è ammissibile solo quando la classificazione del reato adottata nella sentenza appaia, con “indiscussa immediatezza”, del tutto anomala e sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
In altre parole, l’errore deve essere visibile ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio, dalla semplice lettura dell’imputazione, senza che sia necessario compiere complesse analisi o valutazioni di diritto che esulano dalla mera contestazione. Nel caso di specie, la detenzione di un quantitativo così ingente di cocaina (98 grammi) rendeva la qualificazione giuridica adottata tutt’altro che eccentrica o palesemente errata.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che il ricorso mirava a introdurre una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento. Stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di prove che l’errore fosse incolpevole, l’imputato è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale volto a preservare la natura e la stabilità del patteggiamento. La decisione sottolinea che l’accordo tra le parti sulla pena implica una sostanziale accettazione del quadro accusatorio, compresa la qualificazione giuridica, a meno di errori talmente gravi da essere immediatamente evidenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’opzione del ricorso patteggiamento per errata qualificazione del fatto deve essere ponderata con estrema cautela, essendo percorribile solo in situazioni limite e non per contestare ordinarie valutazioni giuridiche del giudice.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del reato?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo in casi limitati, specificamente quando la qualificazione giuridica del fatto risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Cosa significa che l’errore nella qualificazione del fatto deve essere ‘palesemente eccentrico’?
Significa che l’errore deve essere talmente grave e macroscopico da essere immediatamente evidente (‘ictu oculi’) dalla sola lettura dell’accusa, senza la necessità di ulteriori valutazioni o approfondimenti giuridici. Non si tratta di un semplice disaccordo sull’interpretazione della norma.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso contro una sentenza penale viene dichiarato inammissibile, e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME MANUEL CUI 04V4SRD nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
t dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce il vizio di motivazione e la violazi legge ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in qua la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in c qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ulti Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazion che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu °cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, relativo alla detenzione di 98 gr. netti di cocaina, pari 410 dosi me giornaliere;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.