Ricorso Patteggiamento: i Rigidi Confini dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più battute per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibili le doglianze che esulano dai casi tassativamente previsti dalla legge.
Il Caso in Esame: dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice per le indagini preliminari, accoglieva la richiesta di patteggiamento formulata da un imputato, applicando una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Le accuse a suo carico erano gravi: associazione per delinquere, furto aggravato e ricettazione di veicoli.
Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi:
1. Mancata declaratoria di non doversi procedere: Si contestava al giudice di non aver rilevato la sussistenza di una causa di proscioglimento. In particolare, si sosteneva l’improcedibilità del delitto di furto (reato presupposto della ricettazione) per mancanza di querela, circostanza che avrebbe dovuto, a dire del ricorrente, invalidare anche l’accusa di ricettazione.
2. Errata qualificazione giuridica: Il ricorrente proponeva una diversa qualificazione del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato come incauto acquisto o, al più, come furto, ma non come ricettazione.
3. Errore materiale: Veniva infine denunciato un presunto errore nell’indicazione del proprietario del veicolo oggetto del reato.
L’inammissibilità del ricorso patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha trattato il caso con la procedura semplificata de plano, come previsto per questa tipologia di impugnazioni, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per un numero limitato di motivi. I motivi sollevati dal ricorrente non rientravano in questo elenco.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi giuridici consolidati e chiarisce in modo netto perché le argomentazioni del ricorrente non potevano trovare accoglimento.
In primo luogo, il motivo relativo alla mancata valutazione di una causa di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento. La Corte ha inoltre definito l’argomento manifestamente infondato. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto, come il furto, non è procedibile per difetto di querela. Ciò che conta è l’accertamento storico del fatto illecito da cui proviene il bene, non la sua punibilità in concreto.
In secondo luogo, non è possibile, tramite ricorso patteggiamento, contestare la qualificazione giuridica del fatto che è stata oggetto dell’accordo tra accusa e difesa. Un riesame sarebbe possibile solo in presenza di una qualificazione palesemente errata o di errori manifesti, che nel caso di specie non sono stati minimamente evidenziati. L’accordo sul rito speciale implica l’accettazione della qualificazione giuridica proposta.
Infine, anche il presunto errore materiale nell’indicazione del proprietario del veicolo è stato ritenuto irrilevante e non supportato da specifici riferimenti agli atti processuali, rendendo anche questo motivo inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che comporta una rinuncia a far valere determinate eccezioni e contestazioni nel merito. L’impugnazione successiva è un’eventualità eccezionale, limitata a vizi specifici e gravi. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione elementi, come la qualificazione giuridica o la sussistenza dei fatti, che sono stati alla base dell’accordo sulla pena. La sentenza condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del ricorso.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del reato dopo aver patteggiato la pena?
No, di regola non è possibile. La richiesta di patteggiamento implica l’accettazione della qualificazione giuridica del fatto. La contestazione è ammessa solo in casi eccezionali di errore palese o di una qualificazione giuridica palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie.
Il reato di ricettazione esiste anche se il furto del bene non è procedibile per mancanza di querela?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, per la configurabilità del reato di ricettazione, è sufficiente che il bene provenga da un qualsiasi delitto, anche se questo non sia concretamente punibile o procedibile, ad esempio per assenza di querela.
Quali sono i limiti principali di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato ai casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è possibile, ad esempio, contestare la valutazione del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento (salvo che non siano evidenti) o rimettere in discussione la qualificazione giuridica concordata tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Barletta NOME la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 1.000 di multa in relazione ai reati di associazione per delinquere, di furto aggravato e ricettazione di veicoli;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, cornma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi
inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difett motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (concernente la denunciata improcedibilità del delitto di furto, dichiarato dallo stesso Giudice in relazione ad altra imputazione, costituente il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione), non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01) e comunque è manifestamente infondato, poiché il giudice ha dato atto dell’irrilevanza della dedotta questione, atteso il pacifico principio giurisprudenziale per cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il delil:to presupposto non sia procedibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18,/06/2019, Raso, Rv. 276668 – 01); allo stesso modo, non è consentito il motivo di ricorso con cui si contesti la sussistenza del fatto oggetto dell’accordo per l’applicazione della pena; anche il successivo motivo con il quale si censura la qualificazione giuridica operata, prospettando alternativamente la qualificazione del fatto quale ipotesi di ‘essenza di specifiche deduzioni e in ragione del chiaro tenore dell’imputazione, non si apprezzano, «con indiscussa immediatezza», la qualificazione in termini palesemente eccentrici rispetto al contenuto del capo di imputazione o l’esistenza ci errori manifesti al
incauto acquisto, ovvero di furto, non è consentito poiché in riguardo (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026 – 01);
infine, anche il denunciato errore materiale, nell’indicazione del proprietario del veicolo oggetto di ricettazione, oltre a non rilevare quanto al contenuto della decisione, non è supportato da specifici riferimenti agli atti processuali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/2/2024