Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Il patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro promemoria sui confini del ricorso patteggiamento, sottolineando come le modifiche legislative abbiano ristretto notevolmente le possibilità di impugnazione. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, aveva ottenuto una sentenza di patteggiamento per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si basava su un presunto “vizio di motivazione”: a suo dire, il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la possibilità di un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una base puramente procedurale, legata alle riforme introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha modificato in modo significativo le regole per il ricorso patteggiamento, stabilendo un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile impugnare la sentenza.
In particolare, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è ammesso esclusivamente per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto rendere più stabili e definitive le sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione a questioni di pura legittimità e a vizi procedurali gravi. L’obiettivo era quello di deflazionare il carico della Cassazione ed evitare ricorsi con finalità meramente dilatorie.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento, non rientra in nessuna delle quattro categorie consentite. Si tratta, infatti, di una censura che attiene al merito della valutazione del giudice, un ambito che è precluso dal riesame una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena. La Corte ha quindi applicato la normativa in modo rigoroso, rilevando che il vizio lamentato non era semplicemente infondato, ma legalmente non proponibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci al rito del patteggiamento: la scelta di accordarsi sulla pena è una decisione quasi irreversibile. Le possibilità di rimetterla in discussione attraverso un ricorso in Cassazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e formali. È essenziale, pertanto, che sia l’imputato che il suo difensore valutino con la massima attenzione tutti gli aspetti del caso prima di formulare la richiesta di applicazione della pena. La sentenza di patteggiamento, una volta emessa, acquisisce una stabilità che la rende difficilmente attaccabile, se non per le ristrette vie previste espressamente dalla legge.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici e tassativi: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ossia la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., non rientra nell’elenco dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
i dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta ‘ dal Consigliere NOME COGNOME‘;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emess -izintigi2à ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in re di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/1990.
L’esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le cond proscioglimento ex art. 129 cod pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62′ della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non rientra tra i motivi prospet ricorso per cassazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il onsigliere estensore
Il Presfignte .