Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa paletti invalicabili
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale delicato, le cui possibilità di utilizzo sono state significativamente ridotte dalla recente giurisprudenza. Con l’ordinanza n. 12608 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una volta accettato un patteggiamento, le vie per contestare la misura della pena diventano estremamente limitate. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale per un reato legato agli stupefacenti, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo del contendere era l’eccessività della pena inflitta, un’argomentazione che il ricorrente qualificava come vizio di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere con le formalità ordinarie. La decisione si fonda sulle modifiche legislative introdotte con la Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha riscritto le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Corte ha sottolineato che, a partire dal 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro tali sentenze solo per un numero chiuso di motivi, elencati tassativamente dalla legge.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato estorto con violenza o inganno.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata non è prevista dalla legge, supera i limiti massimi edittali o è di specie diversa da quella legale.
La Corte ha chiarito che il ‘vizio di motivazione’ relativo alla congruità o all’eccessività della pena non rientra in nessuna di queste categorie. Lamentare che la pena sia ‘troppo alta’, pur essendo stata concordata tra le parti, è una critica che attiene al merito della valutazione del giudice, non alla legalità della sanzione in sé. Poiché il ricorrente non ha denunciato un’illegalità della pena, ma solo un difetto di motivazione sulla sua quantificazione, il suo ricorso è stato ritenuto al di fuori dei confini tracciati dal legislatore. Di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento ormai granitico: l’istituto del patteggiamento ha una natura negoziale che, una volta perfezionata, cristallizza l’accordo sulla pena, rendendolo difficilmente attaccabile. La Riforma Orlando ha voluto deflazionare il carico della Corte di Cassazione, impedendo ricorsi meramente dilatori o basati su una riconsiderazione dell’equità della pena già accettata. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono eccezionali e limitate a vizi strutturali e di legalità, escludendo valutazioni sulla misura della pena concordata.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No. Secondo l’ordinanza, lamentare una pena eccessiva rientra nel ‘vizio di motivazione’, che non è uno dei motivi ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, alla mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, a un’errata qualificazione giuridica del reato, o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
/ dato avviso alle parti; 1 , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della deciisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa í’r -15 di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
~ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina in relaz L’esponente deduce vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pen
riferimento agli aumenti ex art. 81 cpc cod. Pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6,2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.20 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la senten all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
COGNOME Consigliere estensore
Il lrsickente